Allestimento Palchi Firmato il Decreto - Allestimento e il Disallestimento di Palchi per Spettacoli Musicali, Teatrali e Cinematografici e di Strutture per Manifestazioni Fieristiche.

Firmato in data 21 Febbraio 2014, il decreto che colma vuoto normativo perAllestimento di Palchi e Fiere.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha firmato un Decreto che colma un vuoto normativo in materia di salute e sicurezza durante l'Allestimento e il Disallestimento di Palchi per Spettacoli Musicali, Teatrali e Cinematografici e di Strutture per Manifestazioni Fieristiche.

Il decreto finalmentechiarisce i casi in cui è necessario attivare l'organizzazione prevista per i cantieri temporanei o mobilie di conseguenza quando è necessario l'ausilio del coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione di lavori, per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori che svolgono la loro attività nei settori degli spettacoli e delle fiere (Fonte:www.lavoro.gov.it).

Il provvedimento, previsto da una delledisposizioni del Decreto del Fare,deriva dalla bozza presentata il 13 dicembre 2013 a Trieste.

In attesa della Pubblicazione,si rende disponibile per il Download la Bozza del Decreto e della qualesi riporta di seguito il testo:

CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1.Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal presente decreto, avuto riguardo alle particolari esigenze di cui all’articolo 2.

2.Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al successivo comma 3, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

3.Ai fini e per gli effetti del presente decreto si intendono per opere temporanee le opere di notevole importanza e complessità in rapporto o alle loro geometrie, per forme e dimensioni, o ai sovraccarichi o alle caratteristiche del sito di installazione e per le quali è richiesta una specifica progettazione strutturale.

Articolo 2 - Particolari esigenze

1.Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 sono applicate alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali quali:

a)compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b)compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c)frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d)necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

e)necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f)possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g)rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

Articolo 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

1.Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 non operano per le attività:

a)funzionali allo svolgimento di spettacoli che si svolgono al di fuori del montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui all’articolo 1, comma 3;

b)di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

c)di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

d)di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

2.Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, le disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:

a)per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 2.

b)per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all’articolo 1, comma 2, indipendentemente da frazionamenti della loro realizzazione;

c)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all’allegato I;

d)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008;

e)ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

f)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II o degli altri modelli eventualmente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it.

g)non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 90, commi 10 e 11; 91, comma 1, lettera b); 99 del d.lgs. n. 81/2008;

h)ai fini degli articoli 89,comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall’allegato III;

i)ai fini dell’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, non opera il termine temporale “dieci giorni”.

Articolo 4 - Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

1.Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, come di seguito:

a)ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;

b)i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;

c)i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Articolo 5 - Definizioni

1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a)Gestore: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;

b)Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;

c)Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un’area specifica;

d)Stand: singola area destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell’Espositore;

e)Spazio complementare allestito: area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;

f)Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

g)Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di uno spazio complementare allestito;

h)Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

Articolo 6 - Campo di applicazione

1.Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 si applicano alle attività di cui al comma 2 secondo le modalità previste dal presente decreto, avuto riguardo alle particolari esigenze di cui all’articolo 7.

2.Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive o tendostrutture per manifestazioni fieristiche.

Articolo 7 - Particolari esigenze

1.Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 sono applicate alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, tenendo conto delle particolari esigenze che le caratterizzano:

a)compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b)compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c)frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d)necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;

e)necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f)possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g)rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;

h)presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.

Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

1.Le disposizioni del presente decreto e quelle di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, non operano per le attività di cui all’articolo 6, comma 2, in caso di:

a)strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 5 m rispetto a un piano stabile con eccezione delle strutture allestitive biplanari

b)tendostrutture strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8 m di altezza rispetto a un piano stabile o la superficie complessiva non sia superiore a 400 metri quadrati;

2.Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:

a)per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all’articolo 6, comma 2;

b)per la definizione di committente di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto per conto del quale si effettuano le attività di cui all’articolo 6, comma 2;

c)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all’articolo 6, comma 2;

d)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008;

e)ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

f)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 verifica l’idoneità tecnico professionale mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell’idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all’allegato II o degli altri modelli eventualmente pubblicati sul sito www.lavoro.gov.it;

g)ai fini degli articoli 89,comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza sono definiti dall’allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. 81/08, redatto dal gestore o dall’organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell’allegato V;

h)non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 90, commi 10 e 11; 91, comma 1, lettera b); 99 del d.lgs. n. 81/2008;

i)la recinzione di cantiere di cui all’art. 96, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;

j)ai fini dell’articolo 100, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008, non opera il termine temporale “dieci giorni”.

3.Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono, in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all’art. 109, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

Questo sito web utilizza i cookie per implementare alcune funzionalità statistiche e promozionali.

Proseguendo con la navigazione si intende accettata la Cookie Policy. Privacy Policy