Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.

 

OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI 

 

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.

 

 

FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE

 

La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.

Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:

§ due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);

§ cinque anni negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.

 

CONTROLLI

Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:

-   responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica;

-   sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

 

ORGANISMI ABILITATI

 

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

 

Formazione & Sicurezza,  partner di Verifica spa (Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive) e  dei nostri tecnici operativi in tutta Italia, ha contribuito a garantire la sicurezza di centinaia di impianti già ispezionati.

Chiedi informazioni al numero verde 800 926 281 o alla mail  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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