Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura chiave nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro può scegliere se affidare l’incarico a un RSPP esterno o interno. Tale figura è una componente estremamente importante in azienda, poiché si occupa di individuare i fattori di rischio, di redigere il Documento di Valutazione Rischi (in collaborazione con il datore di lavoro e del Medico Competente) e di predisporre le misure di sicurezza e prevenzione.

Affidare l’incarico a un consulente esterno permette di essere sicuri di avere a propria disposizione un professionista, esperto di sicurezza sul lavoro e che svolge questa mansione da diversi anni. Oltre che una persona aggiornata su tutte le novità della normativa sulla sicurezza sul lavoro, che è in continua evoluzione.

Gli articoli delD.Lgs. 81/08che trattano il servizio di prevenzione e Protezione sono gli artt. 31-32-33-34. La legge prevede che il datore di lavoro nomini l’RSPP, può scegliere se affidare il compito a un RSPP esterno o interno. L’art. 12 del D.Lgs. 81/08 definisce l’RSPP esterno o interno:

"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".

Formazione & Sicurezza offre la possibilità di assumere per ogni settore ATECO, attraverso il proprio personale avente i requisiti previsti dall’art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’incarico esterno di: 

  • RSPP - Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione 
  •  ASPP - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il conferimento dell'incarico RSPP o ASPP al nostro personale competente permette di usufruire della nostra vasta esperienza nel campo della Sicurezza sul Lavoro e ove richiesto può essere completato con i nostri altri servizi di consulenza per le aziende.

L’ incarico di RSPP esterno non può essere assunto, ai sensi dell’art. 31 c.6 e c.7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nei seguenti casi:

  •  aziende industriali di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi di art. 6 e 8 Decreto medesimo;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 

 

L' incarico di RSPP prevede l’attuazione di quanto previsto all'art.33 D.Lgs.81/08 e s.m.i.: 

  • Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
      • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
      • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
      • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
      • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
      • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
      • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
  • I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Decreto Legislativo.
  • Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

 

Requisiti di legge:   (art.32 D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

  • Per l’assunzione di incarico RSPP esterno, la figura deve avere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria;
  • Deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione specifici per il tipo di rischi rilevati nell’azienda;
  • possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a un corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro correlato; in materia di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, delle tecniche di comunicazione e di relazione con i sindacati.
  • Nel caso in cui manchi il titolo di studio, si può svolgere la funzione di RSPP interno o esterno solo se si dimostra di aver svolto ruoli analoghi per almeno 3 anni e in ogni caso di aver seguito un corso RSPP.

Se cerchi un RSPP professionista serio e affidabile, con anni di esperienza , rivolgiti a Formazione & Sicurezza. Metteremo a tua disposizione le nostre conoscenze e la nostra preparazione per rendere la tua azienda a norma con le leggi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa di Formazione & Sicurezza al numero di telefono  0832 1653010  mob. 348 5800185  oppure all' indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 

 

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